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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20088 del 06/10/2016 (Rv. 641300 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Rilevanza dei compensi corrisposti per sostituzioni obbligatorie -- Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641300-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta regionale sulle attività produttive, i compensi corrisposti ai colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, non rilevano ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, nel respingere l'istanza di rimborso del contribuente, aveva attribuito esclusivo rilievo all'entità delle spese sostenute, identificandole in modo unitario e indistinto per tutti gli anni di riferimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)