Sez. 5, Sentenza n. 405 del 09/10/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167402 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DEL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - VOLIZIONE DIRETTA DEL FALLIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DEL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - VOLIZIONE DIRETTA DEL FALLIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema del reato di bancarotta fraudolenta la seconda ipotesi prevista dall'art. 223 legge fallimentare richiede soltanto il compimento di quelle operazioni dolose a seguito delle quali sia derivato il fallimento quale conseguenza collegata all'Azione da un nesso di causalità materiale. (Conf mass n 148146).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)