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Sez. 1, Sentenza n. 7136 del 25/04/1990 Ud. (dep. 22/05/1990) Rv. 184359 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CAUSAZIONE DOLOSA DEL FALLIMENTO - FALLIMENTO DETERMINATO DA OPERAZIONI DOLOSE - FATTISPECIE DISTINTE - DOLO - SPECIFICO NELLA PRIMA IPOTESI - GENERICO NELL'ALTRA.*
Stato
decisa il 1990-04-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184359-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CAUSAZIONE DOLOSA DEL FALLIMENTO - FALLIMENTO DETERMINATO DA OPERAZIONI DOLOSE - FATTISPECIE DISTINTE - DOLO - SPECIFICO NELLA PRIMA IPOTESI - GENERICO NELL'ALTRA.*

Le ipotesi di causazione dolosa del fallimento e di fallimento determinato da operazioni dolose vanno tenute distinte e non sono assimilabili. Infatti, la causazione dolosa del fallimento, prevista dall'art. 223, primo capoverso - n. 2, della legge fallimentare, comprende due ipotesi autonome che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre da quello soggettivo vanno tenute distinte perché, nella causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto - dal punto di vista della causalità materiale - di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio dello stesso. La prima fattispecie è, dunque, a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. (Conf mass n 167401; (Conf mass n 167402).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)