Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 03/12/2010 (Rv. 615550 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. (Nella specie, in un precedente giudizio intercorso tra le medesime parti era venuto in discussione lo stesso rapporto contrattuale, senza che alcune specifiche pretese creditizie venissero azionate. La S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell'ulteriore giudizio promosso per ottenere il pagamento di queste ultime, aveva escluso che la predetta circostanza potesse valere ad interrompere la prescrizione del relativo diritto di credito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)