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Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007 (Rv. 600782 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Pagamento parziale di un debito - Rinuncia "ex lege " alla prescrizione per l'intero - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600782-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

In tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta. In entrambi i casi la sussistenza dell'effetto estensivo scaturisce dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194 com. 1, Cod. Civ. art. 2937 com. 3, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)