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Sez. U, Ordinanza n. 24185 del 16/11/2009 (Rv. 610597 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario - Limiti - Lavoro alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati personali - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610597-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)