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Sez. U, Ordinanza n. 14830 del 06/07/2011 (Rv. 617915 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario - Limiti - Lavoro alle dipendenze dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617915-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate dall'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 6, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 8 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 5 com. 1, Legge 15/03/1997 num. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)