Sez. 3, Sentenza n. 1283 del 29/01/2003 (Rv. 560079 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ordinanza istruttoria assolutamente mancante di motivazione - Impossibilità di ricavare aliunde la ragionevolezza del provvedimento - Nullità - Sussistenza - Estensione - Nullità della sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Ove non sia possibile ricavare "aliunde" la sua ragionevolezza, l'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice di pace in una controversia decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., che sia assolutamente mancante della motivazione, deve ritenersi nulla per carenza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale si rende censurabile in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 134 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione stante l'inesistenza di altri mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)