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Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 22/01/2004 (Rv. 569560 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569560-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In materia di procedimento civile, non costituisce vizio di insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. l'"esiguità" del numero delle pagine del provvedimento impugnato dedicate ai "motivi della decisione", giacché la legge richiede espressamente che la sentenza contenga per converso una "concisa esposizione" dei motivi in fatto ed in diritto (art. 132, quarto comma n. 4, cod. proc. civ.), essendo al riguardo pertanto necessario e sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorché sinteticamente, l'"iter" logico - giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)