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Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 20/03/1991 (Rv. 471362 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Rettifica - In genere. | Spese incrementative non comprese fra quelle di cui agli artt. 11 - 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Computo nel valore iniziale dichiarato dal contribuente - Esclusione in sede di rettifica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471362-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Rettifica - In genere.

In tema di INVIM il computo, nel valore iniziale dichiarato dal contribuente, di spese incrementative non comprese fra quelle di cui agli artt. 11-13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, può essere escluso in sede di rettifica della dichiarazione medesima, ai sensi dell'art. 20 primo comma lett. b di detto decreto, indipendentemente dal fatto che analoga correzione sia consentita (od in concreto sia stata effettuata) anche in sede di liquidazione dell'imposta principale (art. 19).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 12, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)