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Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 11/05/1995 (Rv. 492224 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Spese incrementative - Esclusione in sede di liquidazione dell'imposta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492224-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

L'amministrazione finanziaria può, in applicazione del secondo comma dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, ed indipendentemente dalla emissione dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 20 del medesimo d.P.R. escludere, in sede di liquidazione della imposta sull'incremento del valore degli immobili, dalle spese incrementative spese che ontologicamente non rientrano in tale categoria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)