diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 07/06/2024 (Rv. 671139-01)

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione – Mancanza di espresso addebito - Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.
Stato
decisa il 2024-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671139-01

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)