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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10420 del 03/06/2020 (Rv. 657992 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Liquidazione delle spese di esecuzione – Comprensione delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione – Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657992-01

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

In materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell'esecuzione, l'assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. Qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del "debitor debitoris", questo fa capo per la differenza "ab origine" al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)