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Sez. 3 - , Sentenza n. 10498 del 28/04/2017 (Rv. 644006 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644006-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 17 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 5, DPR 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)