Sez. 1, Sentenza n. 3543 del 28/10/1969 (Rv. 343718 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - GRADO DEL TURBAMENTO PSICHICO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - GRADO DEL TURBAMENTO PSICHICO.*
Ai fini dell'art 428 cod civ non si richiede che i poteri psichici siano annullati in modo totale, ma e sufficiente che siano perturbati in grado tale da impedire al soggetto una seria valutazione dei propri Atti e la formazione di una volonta cosciente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)