Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 07/08/1972 (Rv. 360192 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - INCAPACITA ASSOLUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - INCAPACITA ASSOLUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art 428 cod civ, non e necessaria l'incapacita totale ed assoluta del soggetto, essendo sufficiente che le facolta intellettive e volitive risultino scemate, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri Atti o la formazione di una volonta cosciente. (V 235'71, mass n 349670; 240'70, mass n 345064) (V 3543'69, mass n 343718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)