Sez. L, Sentenza n. 6188 del 15/07/1987 (Rv. 454486 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE PER RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE - PREVISIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - PER LE IMPRESE DI TRASPORTO - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE PER RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE - PREVISIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - PER LE IMPRESE DI TRASPORTO - ESTENSIONE.*
L'art. 2195 cod. civ., mirando semplicemente ad individuare le imprese soggette all'Obbligo di registrazione, non ha alcun intento definitorio, talché le imprese indicate con i numeri 3, 4 e 5 di tale norma non si differenziano sostanzialmente da quelle fondamentali di carattere industriale e commerciale, indicate rispettivamente con i numeri 1 e 2 - i quali, per latitudine di enunciazione praticamente esauriscono l'ambito della nozione di imprenditore delineata dall'art. 2082 cod. civ. -, essendo specificamente menzionate a parte soltanto per l'importanza dei rispettivi settori economici. Ne consegue che anche le imprese di trasporto, ancorché specificamente menzionate al numero tre del citato articolo - svolgendo una attività comunque diretta alla produzione di un servizio - ben possono ricomprendersi nella più lata previsione di cui al numero uno di tale norma e ritenersi perciò caratterizzate dal requisito della natura industriale richiesto dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968, ai fini della attribuzione del trattamento di disoccupazione, in caso di licenziamento (per riduzione dell'attività) dei dipendenti delle "imprese industriali". (Conf 4162/84, mass n 436118, sulla prima parte; (Conf 1839/84, mass S m sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)