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Sez. 3, Sentenza n. 766 del 27/04/1967 (Rv. 326834 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - MANCATA ATTRIBUZIONE ESPLICITA ALL'IMPUTATO DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA DI UN EVENTO DANNOSO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DELLA COLPA CONCORRENTE DI UN SOGGETTO RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326834-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - MANCATA ATTRIBUZIONE ESPLICITA ALL'IMPUTATO DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA DI UN EVENTO DANNOSO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DELLA COLPA CONCORRENTE DI UN SOGGETTO RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE - POSSIBILITA.*

Il giudicato penale ha efficacia preclusiva nel giudizio civile limitatamente all'accertamento dei fatti materiali che costituiscono il presupposto logico e giuridico della condanna ma il giudice civile puo apprezzarli sotto piu ampio profilo agli effetti di ulteriori determinazioni. In particolare, ove la sentenza penale non abbia in modo esplicito attribuito all'imputato l'esclusiva responsabilita di un evento dannoso, e consentito al giudice civile, per la stessa unita della funzione giurisdizionale, di prendere in esame i fatti medesimi, ai fini dell'accertamento della colpa concorrente di un soggetto rimasto estraneo al giudizio penale, e della valutazione di essa, allo scopo di determinarne il grado di efficienza causale sulla produzione dell'evento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)