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Sez. L, Sentenza n. 4009 del 11/06/1988 (Rv. 459142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7, SECONDO COMMA, ST. LAVORATORI - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SENTIRE ORALMENTE IL LAVORATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA DA PARTE DEL LAVORATORE MEDESIMO - CONSEGUENZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DIPENDENTE - FORME.*
Stato
decisa il 1988-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7, SECONDO COMMA, ST. LAVORATORI - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SENTIRE ORALMENTE IL LAVORATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA DA PARTE DEL LAVORATORE MEDESIMO - CONSEGUENZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DIPENDENTE - FORME.*

La normativa del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, previa contestazione dello addebito, deve essere interpretata nel senso che, ove il lavoratore lo chieda espressamente, il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma, in difetto di tale richiesta, non esiste alcun Onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, essendo quest'ultimo, peraltro, libero di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, quindi, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. (Conf 4719/83, mass n 429612).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)