Sez. L, Sentenza n. 4719 del 12/07/1983 (Rv. 429612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SENTIRE ORALMENTE IL LAVORATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA DA PARTE DEL LAVORATORE MEDESIMO - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DIPENDENTE - FORME.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI SENTIRE ORALMENTE IL LAVORATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA DA PARTE DEL LAVORATORE MEDESIMO - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DIPENDENTE - FORME.*
La normativa del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, previa contestazione dell'addebito, deve essere interpretata nel senso che, ove il lavoratore lo chieda espressamente, il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma, in difetto di tale richiesta, non esiste alcun Onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, essendo quest'ultimo, peraltro, libero di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, quindi, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. (Conf 5048/82, mass n 422959).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)