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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27426 del 29/10/2018 (Rv. 651113 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Vocazione urbanistica di un immobile ai fini ICI - Criteri - Previsioni dello strumento urbanistico generale - Rilevanza - Assenza di potenzialità edificatoria - Natura agricola dell'immobile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651113-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la vocazione urbanistica di un immobile deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, sicchè il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non influisce sulla destinazione del bene attribuita dallo strumento urbanistico generale e, quindi, non fa diventare l'immobile stesso di natura agricola, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)