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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11853 del 12/05/2017 (Rv. 644113 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area fabbricabile - Nozione - Sussistenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo - Rilevanza ai fini della negazione dell'edificabilità e dell'applicazione del regime fiscale proprio dei suoli edificabili - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644113-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicchè la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)