Sez. 2, Sentenza n. 10632 del 29/11/1996 (Rv. 500890 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Adempimento - Conseguimento della disponibilità della somma versata da parte dell'"accipiens" - Necessità - Fattispecie in tema di versamento su conto corrente dell'"accipiens".
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
L'adempimento di una obbligazione pecuniaria postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma versata (nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata la quale aveva ritenuto adempiuta un'obbligazione pecuniaria alla data dell'effettivo trasferimento della somma dovuta dal conto bancario del "solvens" a quello dell"accipiens" e non alla data in cui il "solvens" aveva impartito alla propria banca l'ordine di effettuare il versamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)