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Sez. L, Sentenza n. 14953 del 18/11/2000 (Rv. 541875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controllo della motivazione in fatto - Ampiezza - Possibilità di sostituzione della massima di esperienza utilizzata dal giudice del merito con altra massima di esperienza - Esclusione - Confronto della sentenza impugnata con le risultanze istruttorie al fine di dare rilievo a fatti diversi rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

In sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia da essa "necessitata", ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione. (Nella specie, non corrispondendo il dedotto vizio di motivazione al modello enucleabile negli esposti termini dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la S.C. ha rigettato il ricorso per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360, facendo applicazione dell'art. 375 cod. proc. civ. e sottolineando l'irrilevanza, tal fine, dell'avvenuta trattazione della causa in udienza pubblica anziché in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)