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Sez. 2, Sentenza n. 8189 del 06/06/2002 (Rv. 554911 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione o riproduzione delle argomentazioni di una delle parti del giudizio - Liceità - Sussistenza - Vizio di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554911-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In materia di procedimento civile, il giudice è libero di motivare i propri provvedimenti utilizzando le espressioni che ritiene più opportune e, qualora le condivida, anche di adoperare o se del caso pedissequamente riprodurre, facendole proprie, le argomentazioni di una delle parti senza che un tanto possa valere in particolare a fondare motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma n. 5, cod proc. civ. per mancanza o vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)