Sez. 2, Sentenza n. 8189 del 06/06/2002 (Rv. 554911 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione o riproduzione delle argomentazioni di una delle parti del giudizio - Liceità - Sussistenza - Vizio di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In materia di procedimento civile, il giudice è libero di motivare i propri provvedimenti utilizzando le espressioni che ritiene più opportune e, qualora le condivida, anche di adoperare o se del caso pedissequamente riprodurre, facendole proprie, le argomentazioni di una delle parti senza che un tanto possa valere in particolare a fondare motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma n. 5, cod proc. civ. per mancanza o vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)