Sez. 5 - , Sentenza n. 10668 del 17/04/2019 (Rv. 653657 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Contestazione del diritto dell'agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata tributaria - Espropriazione non ancora iniziata - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Impugnazione della cartella di pagamento ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia riguardante la contestazione, prima dell'inizio dell'espropriazione, del diritto dell'agente di riscossione di procedere all'esecuzione forzata tributaria, fondata sulla dedotta intervenuta soddisfazione del credito, e il relativo atto di impulso processuale è dato dal ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 avverso la cartella di pagamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)