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Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario – Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella – Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656487-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)