Sez. 5, Sentenza n. 5801 del 07/12/2012 Cc. (dep. 05/02/2013) Rv. 254647 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di raccolta abusiva del risparmio - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini della configurabilità del reato di abusiva attività di raccolta del risparmio non è necessaria l'emissione di titoli di credito, considerato che, in virtù dell'art. 11 D.Lgs. n. 385 del 1993, per raccolta del risparmio si intende l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia in forma di depositi, sia sotto altra forma, con l'esclusione delle sole ipotesi indicate nei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 11 succitato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha affermato la configurabilità del reato de quo ancorché ai creditori-finanziatori fossero state rilasciate ricevute compilate su carta intestata della società beneficiaria e sottoscritte a nome della stessa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 11, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 130, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)