Sez. 5, Sentenza n. 10189 del 06/02/2007 Ud. (dep. 09/03/2007) Rv. 235846 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Abituale erogazione di danaro a fronte della consegna di titoli di credito - Configurabilità del reato - Sussistenza.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 132 del T.U. bancario emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, è qualificabile come abusivo esercizio di un'attività finanziaria anche la condotta posta in essere da un soggetto il quale abitualmente eroghi ad un numero indeterminato di persone (nella specie, clienti di un supermercato gestito dalla moglie) somme di danaro a fronte della cessione di assegni e cambiali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)