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Sez. L, Sentenza n. 20554 del 06/09/2013 (Rv. 628272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle USL - Successione del cessionario nel rapporto di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità della disciplina comunitaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990 n. 107 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 04/05/1990 num. 107 art. 9 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)