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Sez. L, Sentenza n. 17499 del 01/08/2006 (Rv. 592000 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle USL - Successione del cessionario nel rapporto di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità della disciplina comunitaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592000-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali (ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990 n. 107, Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmoderivati) non è configurabile come successione del cessionario nel rapporto di lavoro - in quanto è subordinato ad una nuova assunzione, all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno - e, peraltro, non è applicabile - alla stessa fattispecie - la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) - che garantisce il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" - in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 04/05/1990 num. 107 art. 9 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)