Sez. 1, Sentenza n. 2559 del 28/04/1981 (Rv. 413333 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI EFFETTUATI DA UN IMPRENDITORE EDILE AD UNA CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA - AZIONE REVOCATORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI DETTA CASSA E NON DEI LAVORATORI BENEFICIARI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI EFFETTUATI DA UN IMPRENDITORE EDILE AD UNA CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA - AZIONE REVOCATORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI DETTA CASSA E NON DEI LAVORATORI BENEFICIARI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La legittimazione passiva, con riguardo ad Azione revocatoria dei pagamenti di contributi effettuati da un imprenditore edile a una cassa edile di mutualita ed assistenza, va riconosciuta nei confronti della cassa medesima, non dei lavoratori beneficiari di tali contributi, qualora essa, alla stregua del suo ordinamento come fissato dagli accordi fra gli associati, non si ponga nella mera veste di mandataria del datore di lavoro e dei lavoratori, nella attivita di riscossione e versamento dei contributi stessi, ma assuma in proprio la qualita di creditrice, acquisendo le relative somme nel suo patrimonio, con piena disponibilita per il perseguimento delle finalita affidatele.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)