diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6869 del 07/05/2012 (Rv. 622606 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa Edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Obbligo della Cassa di corrispondere ai lavoratori le somme retributive per ferie, festività e gratifiche - Presupposto - Fondamento - Delegazione di pagamento - Fallimento del datore - Omesso versamento degli accertamenti alla Cassa Edile - Conseguenze - Facoltà del lavoratore di agire contro il datore di lavoro "in bonis" o di insinuarsi nel fallimento di quest'ultimo - Sussistenza - Azione nei confronti della Cassa - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2012-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622606-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

L'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la Cassa in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel fallimento di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure nel caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)