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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19345 del 21/08/2013 (Rv. 627568 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Termine di oblazione - Sospensione feriale - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627568-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE

La sospensione feriale dei termini processuali, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, non si applica al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni al codice della strada, in quanto esso è connesso non all'esercizio di un'azione giudiziale, ma ad un atto da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)