diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4170 del 22/02/2010 (Rv. 611515 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Verbale di accertamento - Ricorso in via amministrativa al prefetto - Termine di sessanta giorni per la proposizione (art. 203 d.lgs. n. 285 del 1992) - Sospensione dei termini ai sensi della legge n. 742 del 1969 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611515-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE

La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all'anzidetto termine di cui all'art. 203 citato, è dato apprezzare un "vulnus" agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l'esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l'impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l'instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)