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Sez. L, Sentenza n. 3095 del 12/04/1990 (Rv. 466630 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIO - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AI MEDICI CONVENZIONATI - LIQUIDAZIONE - BLOCCO DELLE TARIFFE E DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE - ABROGAZIONE "EX" LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466630-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIO - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AI MEDICI CONVENZIONATI - LIQUIDAZIONE - BLOCCO DELLE TARIFFE E DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE - ABROGAZIONE "EX" LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il sistema del blocco delle tariffe, e del relativo meccanismo d'indicizzazione, per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie; ciò trova conferma nell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che, interpretando autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, ha disposto - con norma di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36 - che tali Disposizioni vanno intese nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349 del 1977, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. (Conf 930/89, mass n 461929; (Conf 5035/88, mass n 459836; (Conf 5034/88, mass n 459834).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)