Sez. L, Sentenza n. 5035 del 05/09/1988 (Rv. 459836 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - MEDICI CONVENZIONATI - BLOCCO DELLE TARIFFE - DURATA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - MEDICI CONVENZIONATI - BLOCCO DELLE TARIFFE - DURATA.*
Il blocco di cui all'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1984 n. 386, riguarda non solo le tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati ma anche il relativo meccanismo di adeguamento ed opera fino a quando siano divenute efficaci le nuove convenzioni nazionali previste dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, come confermato dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103, il quale, con norma d'interpretazione autentica (di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 24, 39, 41 e 101 cost.), ha stabilito che l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974 vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle citate convenzioni nazionali, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. (V 3021/88, mass n 458562; (V 1606/88, mass n 457650; (V 7453/87, mass n 455434; (V 5277/87, mass n 453856; (V 4257/87, mass n 453007; (V 538/87, mass n 450265; (V 7284/86, mass n 449353).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, Costituzione art. 41, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)