Sez. 3, Sentenza n. 278 del 24/01/1975 (Rv. 373490 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - ANALISI DI TUTTI I DATI PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - ANALISI DI TUTTI I DATI PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In tema di risoluzione di contratto, il giudice chiamato a valutare la gravita dell'inadempimento non e tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo, ma adempie l'Obbligo della motivazione se giustifica compiutamente la sua decisione in base a quelle risultanze che ritiene risolutive ai fini della soluzione adottata. (V 2560/72, mass n 360083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)