diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 26/07/1972 (Rv. 360083 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360083-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In materia contrattuale, le valutazioni del giudice di merito in base alle quali viene escluso o ritenuto l'inadempimento colpevole, e il giudizio relativo alla gravita dell'inadempimento, implicando la risoluzione di questioni di fatto, non sono sindacabili in Cassazione, ove siano immuni da vizi logici o giuridici. In proposito il giudice di merito non e tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo, ma adempie all'Obbligo della motivazione se giustifica compiutamente la sua decisione in base a quelle risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della decisione adottata. (V 269'70, mass n 345129; 2877'67, mass n 330486; 231'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)