Sez. L - , Ordinanza n. 22687 del 25/09/2018 (Rv. 650559 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di inserimento - Finalità formative - Contratto a causa mista - Carenza del progetto di inserimento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il contratto di inserimento, regolato dagli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l'articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 54 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 14 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)