Sez. L - , Sentenza n. 31653 del 06/12/2018 (Rv. 652012 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Art. 18, comma 2, st.lav. nel testo anteriore alla l. n. 92 del 2012 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento - Computo - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento individuale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012) e della relativa tutela reale contro il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, ai fini dimensionali non devono essere considerati i lavoratori con contratto di inserimento, atteso che l'art. 59, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, esclude specificamente detti lavoratori dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'applicazione di particolari normative e istituti, con conseguente impossibilità di estensione analogica della disciplina dettata dal comma 2 dello stesso art. 18 per i contratti di formazione e lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 59 com. 2, Preleggi art. 12, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)