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Sez. L, Sentenza n. 2132 del 25/03/1986 (Rv. 445314 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - MACCHINA PRESSATRICE DOTATA DI UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONFORME AL MODELLO EX ART. 115 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INIDONEITÀ DEL DISPOSITIVO AD ASSICURARE LA PROTEZIONE IN CASO DI GESTI O MANOVRE ESORBITANTI DALLA TECNICA DELLA LAVORAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445314-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - MACCHINA PRESSATRICE DOTATA DI UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONFORME AL MODELLO EX ART. 115 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INIDONEITÀ DEL DISPOSITIVO AD ASSICURARE LA PROTEZIONE IN CASO DI GESTI O MANOVRE ESORBITANTI DALLA TECNICA DELLA LAVORAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di misure preventive degli infortuni sul lavoro, allorché risulti che la macchina pressatrice sia dotata di un dispositivo di sicurezza conforme al modello previsto e descritto nel secondo comma della lettera d) e nel terzo comma dell'art. 115 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, la responsabilità del datore di lavoro sussiste limitatamente all'ipotesi che detto dispositivo non sia idoneo ad assicurare la protezione del lavoratore addettovi nello svolgimento delle normali operazioni rese necessarie dalla tecnica della lavorazione o dal funzionamento della macchina, non sussistendo l'Obbligo di esso datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 cod. civ., di controllare preventivamente il dispositivo, né di sostituirlo od integrarlo con altri dispositivi qualora quello originario, conforme al modello prefigurato nella normativa antinfortunistica, non risulti idoneo ad assicurare la suddetta protezione anche nei casi in cui il lavoratore addettovi compia gesti o manovre esorbitanti dalla tecnica della lavorazione. (V 633/85, mass n 438840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)