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Sez. 5, Sentenza n. 12565 del 21/05/2010 (Rv. 613215 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Soggetto cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti e titolare di pensione - Agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613215-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)