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Sez. 5, Sentenza n. 9510 del 11/04/2008 (Rv. 602649 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Riduzione per la natura rurale dell'immobile - Presupposti - Onere della prova.
Stato
decisa il 2008-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602649-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralità", quale presupposto del trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiede che il contribuente il quale invochi la natura rurale dell'immobile al fine di usufruire del regime agevolato d'imposta, dimostri: a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)