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Sez. L, Sentenza n. 7050 del 28/11/1986 (Rv. 449123 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 18, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 1089 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITÀ DI CARATTERE STAGIONALE - INCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449123-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 18, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 1089 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITÀ DI CARATTERE STAGIONALE - INCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 in relazione al solo personale assunto posteriormente al 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati alla data medesima trova applicazione anche nell'ipotesi in cui un'impresa svolga un'attività di carattere stagionale (quale, nella specie, la lavorazione industriale del tabacco) e quindi assuma nei vari cicli produttivi che si succedono lo stesso numero di dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato, atteso che anche in tale ipotesi può riscontrarsi un incremento di occupazione rispetto alla data predetta; né sussiste disparità di trattamento rispetto ad imprese che operano a regime continuo giacché tale diversità dell'attività produttiva non incide sui presupposti del beneficio suddetto e quindi è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 cost., della norma citata. (V 2581/86, mass n 445664).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)