Sez. L, Sentenza n. 2581 del 12/04/1986 (Rv. 445664 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE BENEFICIARIE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLO SGRAVIO PER ALCUNI LAVORATORI E NON PER ALTRI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - IMPRESE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE PER IL SOLO PERSONALE DI RUOLO CON DIRITTO AL COSIDDETTO EQUO TRATTAMENTO - ESTENSIONE AL PERSONALE AVVENTIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE BENEFICIARIE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLO SGRAVIO PER ALCUNI LAVORATORI E NON PER ALTRI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - IMPRESE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE PER IL SOLO PERSONALE DI RUOLO CON DIRITTO AL COSIDDETTO EQUO TRATTAMENTO - ESTENSIONE AL PERSONALE AVVENTIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18, commi primo e secondo, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, spetta alle aziende industriali ed artigiane in relazione ai soli dipendenti effettivamente impiegati nel Mezzogiorno, il cui rapporto non sia assistito dalla stabilità dell'impiego, la quale esclude il rischio della disoccupazione involontaria, e le cui retribuzioni siano assoggettate a contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro tale evento. Peraltro, l'assoggettamento alla contribuzione contro la disoccupazione, al quale è collegata la spettanza dello sgravio, va accertato con riferimento non all'imprenditore o datore di lavoro ma alla natura del rapporto di lavoro, che può variare nell'ambito della stessa azienda, con la conseguenza che in relazione ad una medesima azienda (e per i dipendenti impiegati nel Mezzogiorno) il diritto allo sgravio può sussistere per alcuni lavoratori e non per altri, in dipendenza, rispettivamente, della esistenza e dell'inesistenza, per tali lavoratori, dell'Obbligo assicurativo predetto, che, per quanto concerne in particolare le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, è escluso solo rispetto al personale di ruolo (non anche rispetto a quello avventizio) che goda del cosiddetto equo trattamento. (Conf 4914/81, mass n 415619; (contra 4149/84, mass n 436101).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)