Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 09/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001) Rv. 219152 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Furto di energia elettrica realizzato con l'abusivo allacciamento - Compatibilità con l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di particolare lievità) non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)