Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009 Cc. (dep. 05/05/2009) Rv. 243977 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Furto di energia elettrica realizzato con l'abusivo allacciamento - Compatibilità con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)