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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1554 del 19/01/2023 (Rv. 666691 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE | Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666691-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

Il provvedimento che dispone il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale e deve, pertanto, adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusionali non integrasse un implicito mutamento del rito ordinario in quello del lavoro, poiché, nel silenzio del giudice e in assenza di elementi contrari, lo schema decisionale rispondeva al modello, proprio del rito ordinario, previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)