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Sez. 3 - , Sentenza n. 18048 del 05/07/2019 (Rv. 654356 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE | Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654356-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 427 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un implicito e consentito mutamento del rito nel provvedimento con cui il giudice, adito con il rito del lavoro, applicabile ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)